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| ESAME DI STATO |
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ESAME
DI STATO CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE
Ammissione
all’esame
Sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione gli alunni: - Che non si sono assentati per un numero superiore a ¼ del monte ore personalizzato (vedi tabella)
Il Collegio docenti, nella seduta del 14-01-2010 ha deliberato le seguenti deroghe: 1) per gravi motivi di salute, documentati con certificato medico specifico attestante la malattia ma non la patologia e la durata della degenza; 2) per gravi motivi di famiglia, autocertificati da un genitore. 3) per permessi documentati riguardanti attività sportive e culturali strutturate e complementari all’attività scolastica. - Che hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente; - Che hanno conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; - Che hanno conseguito un voto di idoneità non inferiore ai sei decimi. PROVE D’ESAME
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE
CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE MULTIDISCIPLINARE - Padronanza della lingua ed esposizione; - conoscenza degli argomenti di studio; - capacità di stabilire relazioni; - discussione e approfondimento critico. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO FINALE Il Collegio dei Docenti dell’Istituto comprensivo di Auronzo di Cadore, pur applicando le indicazioni contenute nel D.P.R. 122/2009 ed in particolare: - art. 3, comma 6 “All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.” ritiene che il voto finale, per evitare possibili appiattimenti che rischierebbero di : - penalizzare le potenziali “eccellenze”; - di non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi; - penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma adeguato al loro livello di maturazione e al percorso scolastico. debba tenere in debito conto il curricolo dell’alunno inteso come: - progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti; - progressione nel processo di maturazione e consapevolezza; - partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola. ASSEGNAZIONE DELLA LODE Agli alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE “L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione è illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno”
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. - Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. - Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. - Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario. - Sul diploma è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. - Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI - Verranno utilizzate prove scritte contenenti anche richieste adeguate ai livelli di conoscenze, competenze e abilità raggiunte dallo studente straniero. Nel formulare le prove si terrà conto del tempo di presenza dell’alunno in Italia e dei percorsi specifici seguiti nell’apprendimento dell’italiano – L2. - La commissione, tenuto conto del percorso scolastico dell’alunno, definirà il peso/incidenza delle prove nazionali INVALSI in modo da non penalizzare quello con livello di competenza inferiore a quello richiesto dalla prova nazionale. - Il colloquio multidisciplinare dovrà consentire di valutare il livello globale di maturazione dell’alunno e potrà riguardare, nel rispetto della responsabilità delle singole sottocommissioni, approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivati da qualificate esperienze realizzate. |
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